Codice Deontologico e Tutela della Riservatezza

Il laboratorio GeoSmart Lab nasce dall’esigenza di migliorare la strutturazione delle attività di ricerca che Sis.Ter S.r.l. ha promosso nel corso degli anni tramite collaborazioni con Università, Centri Studi e attraverso lo sviluppo di ricerca applicata per conto di strutture private e che hanno portato nel 2014 all’accreditamento all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche con l’identificativo 61807HTP, alla definizione di un accordo quadro per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico con l’Università degli Studi di Bologna e all’individuazione della Torre direzionale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola quale sede adeguata. L’azienda infatti, attraverso il contributo di figure di alta specializzazione che già avevano rapporti di collaborazione e ricerca con Università, ha maturato una serie di esperienze e attività oggetto poi di presentazioni e pubblicazioni specifiche. Il laboratorio di ricerca intende in tal senso sviluppare tecnologie e servizi relativamente alle tematiche geografiche e delle smart cities in sintonia e allineamento con la linea RIS3ER (Smart Specialization Strategy) relativamente alle priorità strategiche affini.

Il Laboratorio GeoSmart Lab di Sis.Ter

  • seleziona e si avvale di risorse umane caratterizzate da profili umani e professionali adeguati al livello di altissima qualità che si intende garantire ai partner tecnologici e ai committenti. GeoSmart Lab si impegna a documentare e rendere fruibili tutte le competenze tecnico-scientifiche del personale con ruolo rilevante nelle attività realizzate per conto di committenti esterni
  • definisce ruoli e responsabilità del personale, compresa la natura di eventuali collaborazioni
  • definisce criteri per l’inserimento del personale di nuova acquisizione
  • definisce criteri per la formazione e l’aggiornamento professionale
  • definisce criteri per la supervisione dei programmi di addestramento
  • conserva opportune registrazioni delle attività di addestramento, formazione e addestramento svolte
  • pianifica ed attua obiettivi di crescita professionale del personale, opportunamente definiti in funzione dei compiti presenti e futuri del Laboratorio
  • pubblica la lista dei mezzi strumentali e delle tecnologie rilevanti ai fini degli ambiti di ricerca oggetto della propria mission
  • si impegna in una continua opera di miglioramento delle prestazioni erogate, sia tramite analisi dei processi interni che tramite valutazione e misurazione della soddisfazione dei clienti
  • si impegna a mantenere un costante aggiornamento tecnologico
  • si impegna a mantenere una attiva politica di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, definendone le modalità anche a livello contrattuale per i derivati dell’attività svolta per conto della committenza
  • si impegna a formare il personale sulla sicurezza dei dati, siano essi di ricerca o personali, e sulla fondamentale importanza della tutela della riservatezza.
  • si impegna a non divulgare informazioni relative ai lavori e ai risultati dei progetti che gesisce o a cu collabora, salvo eventuale autorizzazione o richiesta da parte del cliente, definita e riportata espressamente in fase di redazione del contratto. Si impegna altresì a non diffondere informazioni classificate come riservate di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle sue normali attività. Con questa finalità, GeoSmart Lab redige, adotta e mantiene aggiornate specifiche procedure per la tutela della riservatezza
  • si impegna a reindirizzare ad altre strutture della RETE eventuali committenti che non fosse in grado di soddisfare.

Estratto delle norme contrattuali di tutela della riservatezza:

Confidenzialità e tutela della riservatezza

Il laboratorio, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi di riservatezza, garantisce che e informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.
L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione dell’altra Parte.
Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e dei giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.
Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.