Politica di gestione dei diritti di proprietà intellettuale

Proprietà dei risultati

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti saranno in contitolarità tra le Parti, in titolarità congiunta, titolarità dell’Ente o dell’impresa.
Secondo specifici accordi definiti in fase di contratto sulla base delle indicazioni dei MODELLI CONTRATTUALI DELLA RETE recepiti dal laboratorio, ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. L’Ente di ricerca potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivati dalle attività in oggetto del contratto.
Nel caso in cui l’attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, l’Ente di ricerca potrà richiedere che sia ad esso corrisposto un contributo integrativosecondo quanto definito dal contratto tra le parti. Dettagli specifici saranno definiti dagli appositi accordi nell’ambito del contratto tra le parti.